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News - BDN (Banca Dati Nazionale) delle anagrafi zootecniche del Ministero della Salute.

Il Decreto 13 novembre 2013 ha definito le modalità operative di funzionamento dell’anagrafe informatizzata delle aziende avicole, in attuazione del D.Lgs. N° 9 del 25/01/2010 – art. 4. Con questo strumento il legislatore ha la possibilità di tenere sotto controllo le produzioni avicole e, eventualmente, di gestire in modo repentino ed incisivo emergenze sanitarie quali l’influenza aviare.

Nonostante le innumerevoli difficoltà, anche legate al funzionamento degli applicativi web, nonché alle particolarità della filiera avicola, ad oggi l’anagrafe avicola ha quasi completato il suo iter di implementazione e risulta essere di facile utilizzo.

 Riepiloghiamo di seguito i punti fondamentali: 

    • prima di operare in BDN è necessario munirsi della Carta Nazionale dei Servizi e del relativo lettore (si ricorda che si può richiedere alla Camera di Commercio o direttamente all’IZS di Teramo – call center: 800 082 280);
    • per poter caricare informazioni relative l’attività svolta in un’unità produttiva è necessario essere in possesso della delega (come detentore o proprietario degli animali);
    • prima di inserire qualsiasi dato è opportuno verificare i dati che inquadrano l’unità produttiva (es. soggetti che risultano essere detentore e proprietario degli animali, tipologia di allevamento, numero di capannoni, superfici, numero dei gruppi annui . Si suggerisce di verificare che i soggetti siano registrati con il C.F. e non con la P.IVA.) e codificare con solo 3 cifre i capannoni;
    • è possibile gestire numerose informazioni ma ci limiteremo a trattare solo quelle che sono obbligatorie per legge: le movimentazioni – ossia gli accasamenti ed i ritiri degli animali. A tal proposito tutti gli operatori hanno l’obbligo di inserire in BDN i dati relativi agli accasamenti – ENTRATE – entro 5 giorni dall’avvenuto ricevimento degli animali e quelli relativi ai ritiri – USCITE – entro 3 giorni dalla movimentazione. Si precisa che, a differenza di quanto riportato nel decreto sopra citato, il Ministero della Salute ha concesso una deroga di 3 giorni di tempo per inserire le uscite e di semplificare gli oneri per i commercianti al dettaglio, in considerazione delle difficoltà e delle particolarità del settore.

Si ricorda infine che il detentore degli animali, che non inserisce le movimentazioni in BDN, non fornendo le informazioni al Servizio veterinario delle aziende sanitarie locali competenti per territorio, è soggetto ad una sanzione amministrativa da 200 a 3.000 € (art.57 del D.Lgs. 9 del 25/01/2010).

Nell’allegato pdf, si riporta uno schema riepilogativo con gli oneri per i vari operatori del settore.

 Allegato PDF