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News - Le norme per la protezione degli animali negli allevamenti.

Le norme per la protezione degli animali negli allevamenti.

Sul sito del Ministero della salute è stato pubblicato l’opuscolo contenente “Norme nazionali sulla protezione degli animali negli allevamenti – Competenze e Responsabilità”. (Download opuscolo)

Immagine_OpuscoloLa protezione degli animali negli allevamenti rappresenta una priorità sancita da leggi nazionali e internazionali, scaturita da una sempre maggiore sensibilità dei consumatori nei confronti degli animali allevati, culminata nel Trattato di Lisbona dell’Unione europea che, all’articolo 13, riconosce giuridicamente agli animali lo status di “esseri senzienti”.

La pubblicazione contiene indicazioni sulle principali norme, nazionali ed europee, i compiti del Ministero della salute, delle Regioni e delle Province autonome; specifica inoltre i compiti del veterinario dell’Asl, del veterinario libero professionista e, non ultime, le responsabilità e i doveri dell’allevatore.

In qualità di detentore o proprietario deve rispettare le norme in vigore per la protezione degli animali negli allevamenti. Per tutti gli animali, pesci, rettili e anfibi, allevati o custoditi per la produzione di derrate alimentari, lana, pelli, pellicce o per altri scopi agricoli, l’allevatore deve ispezionare gli animali tutti i giorni e fornire loro: cibo e acqua in modo regolare e in quantità sufficiente e adeguata alle loro esigenze e al clima; le cure sanitarie adeguate per un giusto livello di benessere fisico ed etologico; libertà di movimento e spazi adatti alle esigenze fisiologiche ed etologiche dell’animale; regolare pulizia degli spazi di spazi.

Inoltre per le galline ovaiole devono essere garantiti arricchimenti ambientali come i posatoi, il nido per la deposizione delle uova e una lettiera per poter razzolare; per i polli da carne l’accesso permanente a una lettiera asciutta e friabile; per i suini la presenza nei box di materiale che consenta attività di esplorazione e grufolamento, quale paglia, fieno, legno, ecc.; per le scrofe del mangime riempitivo e ricco di fibre utile a saziare la fame.

Fonte Ministero della salute

Allegato Pdf